Circolare N. 394 Milano, 13/05/26
Agli studenti Ai genitori p.c. ai docenti Sito
Oggetto: comunicazioni relative a 1. Validità della frequenza dell’anno scolastico 2. Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali a.s. 2025-2026 3. Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
In base alla vigente normativa (DPR 122/09 art. 14 c. 7) “ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.”
Il Collegio dei docenti ha deliberato nella seduta del 16/12/2025 che costituiscono deroga al limite di cui sopra assenze riconducibili a:
gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazione medica o da ricovero ospedaliero;
terapie o cure programmate adeguatamente certificate;
gravissimi motivi familiari adeguatamente documentati;
donazione di sangue adeguatamente certificata;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo, a condizione che l’adesione sia comunicata all’inizio dell’anno scolastico.
Documentazione e certificazioni devono essere tempestivamente consegnate al Coordinatore di classe.
CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI
Per il V anno di corso sono dichiarati ammessi all’esame di Maturità (ex art. 13 c. 2 D.lgs. 62/17 come modificato dalla L. 108/18) gli studenti che abbiano conseguito votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina nonché nel comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il Consiglio di classe può comunque deliberare, con adeguata motivazione a verbale delle decisioni assunte, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.
I) Ammissione alla classe successiva
Per gli anni di corso I-II-III-IV sono dichiarati ammessi alla classe successiva (ex art. 4 c. 5 D.P.R. 122/09) gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascuna materia, hanno conseguito una valutazione di piena sufficienza (non inferiore ai sei decimi) in ogni disciplina e almeno sette in comportamento.
II) Sospensione del giudizio
In luogo della delibera di non ammissione alla classe successiva, nei confronti degli studenti che presentino:
- insufficienze non gravi in non più di tre discipline (valutazione pari a cinque decimi al massimo in tre discipline)
- insufficienze gravi in non più di due discipline, ovvero: Liceo Scientifico Statale " EINSTEIN "
- valutazioni pari a quattro decimi in una disciplina e cinque decimi in una seconda disciplina;
- valutazione pari a quattro decimi in due discipline
tenuto conto:
1) della natura delle carenze residue, con particolare riguardo a quelle relative alle materie di indirizzo;
2) di eventuali situazioni particolari, debitamente motivate e comprovate, che per lo studente abbiano costituito oggettivo ostacolo al raggiungimento di livelli di sufficienza;
3) dell’eventuale permanenza di valutazioni insufficienti in discipline per le quali, in sede di scrutinio dei precedenti anni di corso, nonostante sia stata proposta valutazione di insufficienza, il Consiglio di Classe abbia deliberato ammissione alla classe successiva tramite c.d. “voto di consiglio” segnalato alla famiglia in esito allo scrutinio di settembre,
il Consiglio di Classe ha facoltà di sospendere il giudizio qualora ritenga che il già richiamato quadro di insufficienze non comprometta la preparazione globale dello studente e che questi abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi (formativi e di contenuto propri delle discipline insufficienti) entro la data stabilita per l’effettuazione delle verifiche finali (settembre).
Per gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di Classe sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del Consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione degli studenti alla classe successiva.
III) Non ammissione alla classe successiva
Sono dichiarati non ammessi alla classe successiva gli studenti il cui quadro valutativo finale presenti gravi o diffuse insufficienze, eccedenti per numero o gravità i limiti indicati al precedente punto II (sospensione del giudizio), ritenendo in tale caso che si venga a determinare una carenza nella preparazione complessiva di gravità tale da precludere la possibilità di raggiungere gli obiettivi didattici e formativi minimi delle discipline interessate entro la data stabilita per l’effettuazione delle verifiche finali e quindi di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico successivo.
Sono altresì dichiarati non ammessi alla classe successiva gli studenti che, al ricorrere delle previsioni di cui al DPR 122/09 art. 7 come modificato dal DPR 135/25, riportino un giudizio inferiore a sei decimi nel comportamento.
Considerata la finalità anche formativa del processo di valutazione, nelle proprie deliberazioni il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, tiene altresì conto della partecipazione dello studente al dialogo educativo, dell’impegno e della correttezza nell’adempimento dei propri doveri, della presenza o dell’assenza di progressi rispetto alla situazione iniziale, dell’assiduità della frequenza ai corsi di recupero, del grado di partecipazione alla vita scolastica, nonché di ogni altro elemento utile rispetto al fine del conseguimento del successo formativo.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE (ex art. 7 D.P.R. 122/09)
Il Collegio dei docenti, tenuto conto della vigente normativa in materia di valutazione degli studenti (R.D. 653/25, D.P.R. 249/98, D.lgs. 226/05 all. A, DPR 89/10 all. A, L. 169/08, D.P.R. 122/09 art. 7, L. 107/15, D.lgs. 62/17), considerati altresì il Patto educativo di corresponsabilità approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 settembre 2020 ai sensi del D.P.R. 235/07 e il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 luglio 2024 delibera i seguenti criteri di attribuzione del voto di condotta. Il Collegio considera tale attribuzione come momento del più generale processo di educazione alla cittadinanza attiva, diretto a promuovere la piena formazione della personalità degli studenti nel rispetto dei valori democratici di civile convivenza costituzionalmente sanciti. Liceo Scientifico Statale " EINSTEIN "
Il voto di condotta in sede di scrutinio finale è attribuito da Consiglio di classe con riferimento all’intero anno
scolastico (DPR 122/09 art. 7 c. 1bis).
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Il comportamento è improntato al costante e pieno rispetto dei regolamenti interni [1] (ritardi al più occasionali e sempre tempestivamente giustificati, assenze dovute a giustificati motivi) e, più in generale, delle norme di civile convivenza. Lo studente non solo assolve con serietà e costanza ai propri compiti scolastici e si presenta sempre munito del necessario materiale didattico, ma dà un proprio attivo e positivo contributo alla vita della classe, collabora con il Corpo docente, interviene a proposito, con intelligenza ed equilibrio, senza saccenteria o presunzione, rappresenta un riferimento per i compagni, al bisogno è disponibile a prestare aiuto a chi fosse in difficoltà
9 Il comportamento è improntato al costante e pieno rispetto dei regolamenti interni [1] (ritardi al più occasionali e sempre tempestivamente giustificati, assenze dovute a giustificati motivi) e, più in generale, delle norme di civile convivenza. Lo studente assolve con serietà e costanza ai propri compiti scolastici e si presenta sempre munito del necessario materiale didattico.
8 Lo studente, pur in un sostanziale rispetto dei regolamenti interni [1] e, più in generale, delle norme di civile convivenza, in qualche occasione è elemento di disturbo dell’attività didattica (ad esempio: interventi non appropriati, oppure ingresso in aula in ritardo ai cambi d’ora, oppure necessità di richiami verbali da parte dei docenti) o manifesta partecipazione e interesse discontinui alle lezioni. Non sempre le assenze risultano tempestivamente giustificate.
7 Lo studente a) in diverse occasioni non rispetta le norme di condotta previste dai regolamenti interni [1] e, più in generale, le norme di civile convivenza, dimostrandosi con una certa frequenza elemento di disturbo dell’attività didattica in una o più discipline (ad esempio: interventi non appropriati e poco rispettosi dei compagni, oppure ingresso in aula in ritardo ai cambi d’ora, oppure uso di linguaggio non appropriato al contesto educativo, oppure scarsa sensibilità ai richiami); spesso non giustifica con tempestività assenze o ritardi; non sempre assolve con impegno ai propri compiti scolastici. E/o b) effettua un numero di ingressi in ritardo o uscite anticipate superiore al numero massimo stabilito dal Regolamento di Istituto [2].
6 Lo studente in numerose occasioni non rispetta le norme di condotta previste dai regolamenti interni [1] e, più in generale, le norme di civile convivenza (ad esempio: interventi poco rispettosi dei compagni, dei docenti o del personale scolastico, oppure ingresso in aula in ritardo ai cambi d’ora, oppure uso di linguaggio non appropriato al contesto educativo, oppure scarsa sensibilità ai richiami, oppure rifiuto di ottemperare a legittime disposizioni impartite dal Corpo docente), dimostrandosi spesso elemento di disturbo dell’ordinaria attività didattica in una o più discipline.
In alternativa: lo studente è incorso in un singolo episodio di indisciplina di una certa gravità (ad esempio: atteggiamenti irrispettosi/ingiuriosi nei confronti dei compagni o del personale scolastico), ma non tale da giustificare l’irrogazione formale di una sanzione disciplinare.
Lo studente assolve con scarso impegno ai propri compiti scolastici.
5 Scrutinio intermedio: il comportamento dello studente ha dato luogo a formale procedimento disciplinare, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Istituto, che si è concluso con l’irrogazione di una sanzione disciplinare non inferiore alla censura, regolarmente notificata alla famiglia. Scrutinio finale: nel corso dell’anno scolastico lo studente, nonostante le iniziative poste in essere dalla scuola per invitare ad un comportamento corretto, ha continuato a violare le norme di condotta previste dai regolamenti interni [1] e, più in generale, le norme di civile convivenza [3], dimostrandosi sistematicamente elemento di disturbo dell’attività didattica in una o più discipline (comportamenti non rispettosi dei compagni, dei docenti o del personale scolastico, ingressi in aula in ritardo ai cambi d’ora, uso di linguaggio non appropriato al contesto educativo o offensivo dell’altrui dignità, insensibilità ai richiami, rifiuto di ottemperare a legittime disposizioni impartite dal Corpo docente). In più, nel corso dell’anno scolastico il comportamento dello studente in almeno un’occasione ha dato luogo a formale procedimento disciplinare, secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto e dalle vigenti norme in materia, che si è concluso con l’irrogazione della sanzione disciplinare, regolarmente notificata alla famiglia, dell’allontanamento dalla comunità scolastica (c.d. “sospensione”). Liceo Scientifico Statale " EINSTEIN "
L’attribuzione del voto 5 determina la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
Per gli studenti del triennio, l’attribuzione di un voto di condotta inferiore a 9 preclude l’attribuzione del punteggio più alto nell’ambito della fascia (D.M. 99/09, legge 150/24)
- cfr. in particolare art. 6 del Regolamento di Istituto. Condizione necessaria per l’attribuzione del voto di condotta è che delle violazioni sia stata data comunicazione alla famiglia (ad esempio: note disciplinari sul registro elettronico di classe; note sul diario personale, controfirmate dai genitori; segnalazione verbale in colloqui con la presidenza, o con il coordinatore di classe o con singoli docenti).
- cfr. in particolare art. 37 del Regolamento di Istituto. Il superamento di cui al punto (b) è noto alla famiglia dal registro elettronico.
- cfr. il verbale di scrutinio dà specifico e dettagliato conto delle violazioni commesse, in particolare con riferimento alle fattispecie previste dall’art. 6 del Regolamento di Istituto, e delle conseguenti motivazioni che hanno condotto l’Organo collegiale all’attribuzione del voto di condotta.
In conformità al DPR 122/09 art. 7 come modificato dal DPR 135/25:
- la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal Consiglio di classe nei confronti dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al DPR 249/98, una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto,
- per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui oppure
- per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, oppure
- per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
- L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
- Per gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione degli studenti alla classe successiva.
Referente: prof. Albergati Compilatore: F.S.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Claudio Antonello D’Antoni