Circolare N. 195 Milano, 30/11/2023

Agli studenti

Ai genitori

p.c. ai docenti

Sito

Oggetto: comunicazioni relative a

  1. Validità della frequenza dell’anno scolastico
  2. Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali a.s. 2023-2024
  3. Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento
  4. Validità della frequenza dell’anno scolastico

Si ricorda che, secondo la normativa vigente, ai fini della validità dell’anno scolastico, “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Premesso che le assenze e i ritardi devono essere puntualmente giustificati, qualora si verificasse un numero di assenze superiore al limite consentito, eventuali deroghe, motivate e straordinarie, potranno essere stabilite dal Consiglio di Classe per i casi rientranti nelle seguenti casistiche:

  • Gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazione medica o da ricovero ospedaliero;
  • Terapie e/o cure programmate adeguatamente certificate;
  • Gravi motivi familiari adeguatamente documentati;
  • Donazione di sangue adeguatamente certificata;
  • Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo; la comunicazione di adesione va comunicata all’inizio dell’anno scolastico.

La deroga è prevista solo per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze comunque non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.

Documentazione e certificazioni devono essere tempestivamente consegnate al Coordinatore di Classe.

Il mancato conseguimento del limite minino di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.

2) Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali a.s. 2023-2024

In data 21.11.2023 il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini finali.

Ammissione all’Esame di Stato

Per il V anno di corso sono dichiarati ammessi all’Esame di Stato (ex art. 13 c. 2 D.lgs. 62/17 come modificato dalla L. 108/18) gli studenti che abbiano conseguito votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina nonché nel comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il Consiglio di Classe può comunque deliberare, con adeguata motivazione a verbale delle decisioni assunte, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.

Ammissione alla classe successiva

Per gli anni di corso I-II-III-IV sono dichiarati ammessi alla classe successiva (ex art. 4 c. 5 D.P.R. 122/09) gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascuna materia, hanno conseguito una valutazione di piena sufficienza (non inferiore ai sei decimi) in ogni disciplina nonché nel comportamento. Tale previsione normativa, avendo carattere generale, trova applicazione sia in sede di scrutinio finale (giugno), sia in caso di “sospensione del giudizio” di cui al paragrafo seguente, ossia in sede di integrazione dello scrutinio finale (settembre).

Sospensione del giudizio

Nello scrutinio finale, in luogo della delibera di non ammissione alla classe successiva, nei confronti degli studenti che presentino:

    1. insufficienze non gravi in non più di tre discipline (valutazione pari a cinque decimi al massimo in tre discipline); oppure
    2. insufficienze gravi in non più di due discipline, ovvero:
  1. valutazioni pari a quattro decimi in una disciplina e cinque decimi in una seconda disciplina;
  2. valutazione pari a quattro decimi in due discipline.

tenuto conto:

  1. della natura delle carenze residue, con particolare riguardo a quelle relative alle materie di indirizzo;
  2. di eventuali situazioni particolari, debitamente motivate e comprovate, che per lo studente abbiano costituito oggettivo ostacolo al raggiungimento di livelli di sufficienza;
  3. dell’eventuale permanenza di valutazioni insufficienti in discipline per le quali, in sede di scrutinio dei precedenti anni di corso, nonostante sia stata proposta valutazione di insufficienza, il Consiglio di Classe abbia deliberato ammissione alla classe successiva tramite c.d. “voto di consiglio” segnalato alla famiglia dopo lo scrutinio di settembre 2023,

il Consiglio di Classe (ex art. 4 c. 6 D.P.R. 122/09) ha facoltà di sospendere il giudizio qualora ritenga che lo studente abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi (formativi e di contenuto propri delle discipline insufficienti) entro la data stabilita per l’effettuazione delle verifiche finali (fine agosto/settembre 2024).

Non ammissione alla classe successiva

Sono dichiarati non ammessi alla classe successiva gli studenti il cui quadro valutativo finale presenti gravi o diffuse insufficienze, eccedenti per numero o gravità i limiti indicati al precedente punto (sospensione del giudizio), ritenendo in tale caso che si venga a determinare una carenza nella preparazione complessiva di gravità tale da precludere la possibilità di raggiungere gli obiettivi didattici e formativi minimi delle discipline interessate entro la data stabilita per l’effettuazione delle verifiche finali e quindi di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico successivo.

Considerata la finalità formativa del processo di valutazione, nelle proprie deliberazioni il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, tiene altresì conto della partecipazione dello studente al dialogo educativo, dell’impegno e della correttezza nell’adempimento dei propri doveri, della presenza o dell’assenza di progressi rispetto alla situazione iniziale, dell’assiduità della frequenza ai corsi di recupero, del grado di partecipazione alla vita scolastica, nonché di ogni altro elemento utile rispetto al fine del conseguimento del successo formativo.

3) Criteri di attribuzione del voto di condotta da parte del consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale (ex art. 7 D.P.R. 122/09)

Il Collegio dei docenti, tenuto conto della vigente normativa in materia di valutazione degli studenti (R.D. 653/25, D.P.R. 249/98, D.lgs. 226/05 all. A, DPR 89/10 all. A, L. 169/08, D.P.R. 122/09 art. 7, L. 107/15, D.lgs. 62/17), considerati altresì il Patto educativo di corresponsabilità approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 settembre 2020 ai sensi del D.P.R. 235/07 e il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 novembre 2015 ed integrato nella seduta del 7 settembre 2020, delibera i seguenti criteri di attribuzione del voto di condotta. Il Collegio considera tale attribuzione come momento del più generale processo di educazione alla cittadinanza attiva, diretto a promuovere la piena formazione della personalità degli studenti nel rispetto dei valori democratici di civile convivenza costituzionalmente sanciti.

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Il comportamento è improntato al costante e pieno rispetto dei regolamenti interni [1] (ritardi al più occasionali e sempre tempestivamente giustificati, assenze dovute a giustificati motivi) e, più in generale, delle norme di civile convivenza. Lo studente non solo assolve con serietà e costanza ai propri compiti scolastici e si presenta sempre munito del necessario materiale didattico, ma dà un proprio attivo e positivo contributo alla vita della classe, collabora con il Corpo docente, interviene a proposito, con intelligenza ed equilibrio, senza saccenteria o presunzione, rappresenta un riferimento per i compagni, al bisogno è disponibile a prestare aiuto a chi fosse in difficoltà.

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Il comportamento è improntato al costante e pieno rispetto dei regolamenti interni [1] (ritardi al più occasionali e sempre tempestivamente giustificati, assenze dovute a giustificati motivi) e, più in generale, delle norme di civile convivenza. Lo studente assolve con serietà e costanza ai propri compiti scolastici e si presenta sempre munito del necessario materiale didattico.

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Lo studente, pur in un sostanziale rispetto dei regolamenti interni [1] e, più in generale, delle norme di civile convivenza, in qualche occasione è elemento di disturbo dell’attività didattica (ad esempio: interventi non appropriati, oppure ingresso in aula in ritardo ai cambi d’ora, oppure necessità di richiami verbali da parte dei docenti). Non sempre le assenze risultano tempestivamente giustificate. Lo studente in linea di massima assolve con adeguato impegno ai propri compiti scolastici.

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Lo studente in diverse occasioni non rispetta le norme di condotta previste dai regolamenti interni [1] e, più in generale, le norme di civile convivenza, dimostrandosi con una certa frequenza elemento di disturbo dell’attività didattica in una o più discipline (ad esempio: interventi non appropriati e poco rispettosi dei compagni, oppure ingresso in aula in ritardo ai cambi d’ora, oppure uso di linguaggio non appropriato al contesto educativo, oppure scarsa sensibilità ai richiami). Non sempre le assenze o i ritardi risultano giustificati (o comunque giustificati con tempestività). Lo studente non sempre assolve con impegno ai propri compiti scolastici. [2]

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Lo studente in numerose occasioni non rispetta le norme di condotta previste dai regolamenti interni [1] e, più in generale, le norme di civile convivenza (ad esempio: interventi poco rispettosi dei compagni, dei docenti o del personale scolastico, oppure ingresso in aula in ritardo ai cambi d’ora, oppure uso di linguaggio non appropriato al contesto educativo, oppure scarsa sensibilità ai richiami, oppure rifiuto di ottemperare a legittime disposizioni impartite dal Corpo docente), dimostrandosi spesso elemento di disturbo dell’ordinaria attività didattica in una o più discipline.

In alternativa: lo studente è incorso in un singolo episodio di indisciplina di una certa gravità (ad esempio: atteggiamenti irrispettosi/ingiuriosi nei confronti dei compagni o del personale scolastico), ma non tale da giustificare l’irrogazione formale di una sanzione disciplinare.

Lo studente assolve con scarso impegno ai propri compiti scolastici. [2]

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Scrutinio intermedio: il comportamento dello studente ha dato luogo a formale procedimento disciplinare, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Istituto, che si è concluso con l’irrogazione di una sanzione disciplinare non inferiore alla censura, regolarmente notificata alla famiglia.

Scrutinio finale: nel corso dell’anno scolastico lo studente, nonostante le iniziative poste in essere dalla scuola per invitare ad un comportamento corretto, ha continuato a violare le norme di condotta previste dai regolamenti interni [1] e, più in generale, le norme di civile convivenza [3], dimostrandosi sistematicamente elemento di disturbo dell’attività didattica in una o più discipline (comportamenti non rispettosi dei compagni, dei docenti o del personale scolastico, ingressi in aula in ritardo ai cambi d’ora, uso di linguaggio non appropriato al contesto educativo o offensivo dell’altrui dignità, insensibilità ai richiami, rifiuto di ottemperare a legittime disposizioni impartite dal Corpo docente). In più, nel corso dell’anno scolastico il comportamento dello studente in almeno un’occasione ha dato luogo a formale procedimento disciplinare, secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto e dalle vigenti norme in materia, che si è concluso con l’irrogazione della sanzione disciplinare, regolarmente notificata alla famiglia, dell’allontanamento dalla comunità scolastica (c.d. “sospensione”).

Per gli studenti del triennio, l’attribuzione di un voto di condotta inferiore a 8 preclude l’attribuzione del punteggio più alto nell’ambito della fascia (D.M. 99/09).

[1] cfr. in particolare art. 6 del Regolamento di Istituto

[2] condizione necessaria per l’attribuzione del voto di condotta è che delle violazioni in parola sia stata data comunicazione alla famiglia (ad esempio: note disciplinari sul registro elettronico di classe; note sul diario personale, controfirmate dai genitori; segnalazione verbale in colloqui richiesti dalla presidenza, dal coordinatore di classe o da singoli docenti)

[3] il verbale di scrutinio dà specifico e dettagliato conto delle violazioni commesse, in particolare con riferimento alle fattispecie previste dall’art. 6 del Regolamento di Istituto, e delle conseguenti motivazioni che hanno condotto l’Organo collegiale all’attribuzione del voto di condotta.

Compatibilità con eventuali future disposizioni dell’Amministrazione centrale

Resta inteso che non sarà data applicazione alle parti della presente delibera che risultassero incompatibili con eventuali future modifiche della normativa da parte dell’Amministrazione centrale.

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Alessandra Condito

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