Circolare N. 196 Milano, 30/11/2023

Agli studenti

Ai genitori

Ai docenti

Classi del Triennio

Sito

Oggetto: Criteri di attribuzione del credito scolastico.

Art. 1 Criteri generali

Nell’attribuzione del credito scolastico, con riferimento alle fasce previste dal D.lgs. 62/17, il Consiglio di Classe, nella propria autonomia decisionale, considera:

  1. il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica in tutte le discipline curricolari, compreso quindi l’insegnamento della religione cattolica e le eventuali attività alternative ad essa, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti;
  2. la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF;
  3. l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche.

Art. 2 Attività extracurricolari riconoscibili

  1. Rientrano tra le attività extracurricolari riconoscibili:
    1. l’attività di collaborazione continuativa all’organizzazione di eventi interni alla scuola, certificata dalla Dirigente scolastica o dal Vicario;
    2. la partecipazione attiva e costruttiva, in qualità di rappresentante degli studenti, ai lavori del Consiglio di Istituto, certificata dalla Dirigente scolastica.
    3. la frequenza di corsi o attività organizzati dall’Istituto (ad esempio: corsi di lingue per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, corsi di conversazione in lingua inglese, corsi ICDL, corsi di teatro, Unitest, partecipazione alla redazione del giornalino scolastico, corsi di primo soccorso, corso sul cinema, ecc.);
    4. partecipazione al cineforum di Istituto;
    5. partecipazione a conferenze/cicli di incontri, organizzati in Istituto.
    6. il piazzamento nei primi 5 posti a gare/olimpiadi di Istituto;
    7. la qualificazione a gare/olimpiadi.

Art. 3 Attività extrascolastiche riconoscibili

  1. Ai fini della valutabilità, le attività extrascolastiche di cui al precedente art. 1 devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente sulla formazione personale e sulla maturazione civile e sociale dello studente (cfr. le Linee Guida Europee per la validazione dell’apprendimento non formale e informale, 2009).
  2. Le esperienze di cui al comma 1, svolte esternamente alla scuola in orario extrascolastico, devono:
    1. risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi;
    2. essere debitamente certificate;
    3. riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello almeno regionale), legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione.
  3. Tra le attività riconoscibili rientrano:
    1. certificazioni linguistiche coerenti con il livello della classe frequentata (DELF, First, Advanced, IELTS 5.5);
    2. certificazioni informatiche (corso ICDL, alla condizione di avere superato gli esami relativi ad almeno tre moduli del corso);
    3. superamento di test di ammissione a Facoltà universitarie a numero chiuso;
    4. attività sportive agonistiche.
  4. Per poter essere valutabili, le attività di cui al presente articolo dovranno essere debitamente comprovate tramite presentazione di attestati o autocertificazione.

Art. 4 Monte ore minimo

  1. Il monte ore delle attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e il possesso delle qualifiche di cui all’art. 2 c. 1 lett. f), g) sono attestati dai docenti referenti delle iniziative.
  2. Il monte ore complessivo delle attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e all’art. 3 deve essere pari almeno a 15 ore/anno. Ai fini del raggiungimento delle 15 ore, le attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e all’art. 3 sono cumulabili.

Art. 5 Studenti con debito formativo

  1. Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare di avere recuperato i debiti formativi individuati nello scrutinio di giugno, l’attribuzione del massimo punteggio nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti positivi nelle prove di recupero, che escludano il c.d. “voto di consiglio/aiuto”.

Art. 6 Soggiorni di studio all’estero

  1. Per gli studenti che hanno effettuato un intero anno scolastico all’estero, nell’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe tiene conto tanto della documentazione prodotta (in ordine a profitto e condotta) relativa al soggiorno estero, quanto del grado di impegno e serietà con cui lo studente affronta le prove sostenute presso l’Istituto al rientro in Italia, relative alle discipline non facenti parte del curricolo della scuola estera, e dei relativi esiti.

Art.7 PCTO

Le attività, già riconosciute ai fini del PCTO, non possono valere anche per l’attribuzione del credito scolastico.

Delibera del Collegio Docenti del 21.11.2023

Distinti saluti


La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Alessandra Condito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

E x art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993)

Allegati
Scarica: 196 Criteri di attribuzione del credito scolastico